Morire di fatica sul lavoro non è un’eufemismo.
Accade che un lavoratore con mansione di Autista, soggetto ai rischi valutati dal datore di lavoro per tale mansione, si ritrova nella condizione operativa di scaricare e movimentare carichi.
Il lavoratore scarica termoblocchi di cemento: n. 720 pezzi x 10 kg. = 7.2 Ton. in una giornata di lavoro.
Il lavoratore, il giorno dopo la movimentazione dei carichi, comicia ad accusare una serie di sintomi invalidanti, è assente dal lavoro. Dopo 5 gioni, il lavoratore muore per rabdomiolisi: danno grave al sistema muscolo scheletrico.
Quali sono le responsabilità del datore di lavoro?
Il giudice della Corte di Cassazione conferma la condanna DEL DATORE DI LAVORO per OMICIDIO COLPOSO.
PERCHE?
La sentenza sottolinea:
- Il lavoratore aveva MANSIONE di autista e non di addetto alla movimentazione manuale dei carichi ( COSI’ COME DA EVIDENZA VALUTATIVA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO);
- IL LAVORATORE NON ERA FORMATO E NON ERA INFORMATO;
- IL LAVORATORE NON ERA STATO SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA;
- CARENTE ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: ASSENZA DI DIRETTIVE E ATTREZZATURE E MEZZI ADEGUATI.
CONCLUSIONE: Il DATORE DI LAVORO deve PREVEDERE E VALUTARE ogni possibile (e impossibile) situazione di rischio e adeguare le misure di prevenzione e protezione.
Ing. Ballani Simona