Oggi mi ha chiamata un lavoratore di un’azienda che seguo in consulenza, per avere delucidazioni sulla manutenzione dei D.P.I. ed in particolare dei D.P.I. anticaduta.
La partecipazione del lavoratore è degna di nota, l’articolo 20 del Testo Unico della Sicurezza recita: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro….”.
I dispositivi di protezione individuale – dove con “individuale” si intende che il dispositivo al momento dell’uso, protegge la singola persona – non solo devono garantire la protezione del lavoratore, ma devono mantenere tale capacità per tutto il periodo del loro impiego. Ed è evidente che i dispositivi devono essere adeguatamente mantenuti in stato di efficienza anche attraverso processi controllati.
Riguardo ai dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto possiamo fare specifico riferimento ad una norma: la norma UNI EN 365 (nella versione UNI EN 365:2005 che recepisce la EN 365:2004 e sostituisce la UNI EN 365:1993).La norma EN 365 stabilisce dunque che ciascun DPI anticaduta sia sottoposto a regolare manutenzione ed ispezione periodica e, nel caso necessario, siano effettuate le adeguate riparazioni:
- Manutenzione: serve a mantenere il dispositivo in condizioni di funzionamento sicuro per mezzo di azioni preventive quali pulizia ed adeguato immagazzinamento (EN 365 § 3). Può essere eseguita dall’utilizzatore secondo le istruzioni fornite con la nota informativa;
- Ispezione periodica: si intende l’attività da condurre con regolare periodicità (almeno ogni 12 mesi) prevedendo un’approfondita ispezione del DPI per verificare la presenza di difetti. In questo caso l’attività deve essere svolta unicamente da persona competente e nel rispetto delle procedure d’ispezione periodica del fabbricante (EN 365 § 4.4 b-c);
- Riparazione: attività svolta qualora insorgano dubbi o conclamati malfunzionamenti del DPI, sempre che il DPI sia riparabile. Deve essere svolta unicamente da persona competente per le riparazioni preventivamente autorizzate dal fabbricante, in conformità alle istruzioni da esso impartite (EN 365 § 4.5)”
Chi è la persona competente?
La “persona competente dell’ispezione periodica” – norma EN 365 § 3 “termini e definizioni” – è la “persona a conoscenza dei requisiti correnti di ispezione periodica, delle raccomandazioni e delle istruzioni emesse dal fabbricante applicabili al componente, al sottosistema o al sistema pertinente.
Ing. Ballani Simona