Comunicazione degli infortuni. Il 12 ottobre entra in vigore l’obbligo, per i datori di lavoro, la comunicazione degli infortuni con assenza di almeno un giorno. Infatti, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera r), del D.Lgs. n. 81/2008, ricade in capo al datore di lavoro la comunicazione degli infortuni all’Inali e all’Ipsema, e attraverso i due Istituti, al Sinp, entro le 48 dalla ricezione del certificato medico «a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento». Questa previsione si affianca all’obbligo già esistente, per lo stesso datore, di effettuare la comunicazione infortuni che comportino un’assenza superiore a tre giorni.
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